Menu principale:
Il Corpo
La polizia municipale (il cui nome, in alcune regioni d'Italia, è in corso di modificazione in polizia locale), è costituita in Corpi o Servizi dipendenti direttamente dai Comuni; la vecchia denominazione di Vigile Urbano tutt'oggi viene impropriamente utilizzata in Italia per indicare l'appartenente alla Polizia Municipale, che più correttamente va denominato "Agente di Polizia Municipale" o "Agente di Polizia Locale".
È opportuno sottolineare che i Comuni possono organizzare dei consorzi al fine di assicurare unitariamente il servizio di polizia municipale oppure, sebbene in rari casi, non fornirlo proprio. È la discrezionalità della sussidiarietà dei servizi forniti in base all’ordinamento delle autonomie locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Storia
Con lo Statuto nel Regno di Sardegna (1848), e con la Legge Comunale e Provinciale (1859), venne sancita a livello legislativo la possibilità per questi enti di dotarsi di proprie guardie, per vigilare sul rispetto dei propri atti normativi con l’autorizzazione dei Governatori provinciali che potevano anche rifiutare la costituzione dei servizi . Con le leggi di Pubblica Sicurezza (1859), invece, ci furono le prime attribuzioni di funzioni in materia di pubblica sicurezza alle guardie municipali. Raggiunta l’unità d’Italia, questo modello venne esteso anche al resto dei territori annessi, nei quali, per altro, già esistevano corpi di Guardie Civiche. Nel 1907 Giovanni Giolitti, ministro dell'interno del proprio governo, provvide a regolare la materia riunendo le “Guardie di Città” nel Corpo degli Ufficiali ed Agenti della Pubblica Sicurezza R.D. 01 agosto 1907 n.690 , riconoscendo ai comuni di poter provvedere alla vigilanza dei regolamenti locali a mezzo proprio personale che doveva essere preventivamente riconosciuto in possesso di titoli e requisiti necessari. La disciplina dei vigili era sottoposta ai prefetti ed il servizio era disposto dai questori delle province R.D.L.26 settembre 1935 n.1952. Questo comportava che di fatto il vigile, pur pagato dai comuni, veniva impiegato con modalità che non riflettevano le sue necessità, oppure alcuni prefetti imponevano la nomina di vigili a Comuni che non ne avevano necessità, gravando così sulle magre risorse locali. I comuni affiancarono al neonato corpo delle "Guardie Agenti per la Pubblica Sicurezza", le Guardie Rurali, Campestri, Urbane, ed ottennero le proprie Guardie Daziarie con compiti di vigilanza sui regolamenti comunali in materia corrispondente, ma orientati soprattutto nell’ambito delle zone agresti, e le ultime con finalità di accertare il pagamento dei tributi municipali nel movimento delle merci. Con lo sviluppo esponenziale della circolazione automobilistica nei centri urbani, alle Guardie Civiche venne anche affidato un ruolo di primo piano nella regolamentazione e controllo del traffico nei centri abitati, ruolo che tuttora identifica nell’immaginario collettivo questa figura professionale. Significativa è l’istituzione della rotonda elevata in piazza Venezia a Roma a ricordo di quello che furono i primi vigili del traffico. Dai primi del ‘900, come abbiamo già detto a seguito della “riforma Ricasoli” i corpi delle Guardie Civiche assunsero più spesso la denominazione di Vigili Urbani, termine con il quale vennero identificati fino all’approvazione della Legge 07 marzo 1986 n° 65, con la quale assunsero la denominazione odierna di Agenti di Polizia Municipale.
Legislazione
Polizia municipale di RendeLa polizia locale (municipale e provinciale) è disciplinata dalla Legge quadro nº 65 del 7 marzo 1986. Poiché questo ambito comprende materie di competenza legislativa sia statale che regionale, la legge quadro è integrata in ogni regione da leggi specifiche che disciplinano, tra le altre cose, i distintivi di grado, la foggia delle uniformi e dei mezzi di servizio. Tra queste si ricordano: la L.R. n. 01/2005 del Lazio, o la Legge Regionale n. 24/2003 dell’Emilia-Romagna, la Legge Regionale n. 4/2003 della Lombardia, o ancora la Legge Regionale n. 58/1987 del Piemonte, la Legge Regionale n. 40/1988 per il Veneto o la Legge Regionale n. 24/1990 per la Calabria
L’attività di vigilanza, prevenzione e repressione della polizia municipale, in campo sia amministrativo che penale, si esplica essenzialmente nei seguenti campi:
Polizia urbana e rurale, con particolare attitudine al rispetto dei regolamenti e delle ordinanze dell’ente locale
Codice della Strada
Commercio, pubblici esercizi e spettacoli
Edilizia
Sanità locale, con l’esecuzione, tra l’altro, del T.S.O..
Polizia veterinaria
Polizia mortuaria
Polizia tributaria, con riferimento ai tributi imposti dall’ente locale
Polizia demaniale
Polizia ambientale
Accertamenti e informazioni relativi alle attività istituzionali dell’ente locale, come gli accertamenti anagrafici.
Nei Comandi più grandi, generalmente quelli delle grandi città, vi è l’istituzione di nuclei specializzati, come ad esempio quelli nella lotta al degrado urbano, nella tutela del trasporto pubblico locale, nell’attività investigativa di polizia giudiziaria, nella polizia tributaria; inoltre in molti comandi sono istituiti reparti cinofili che affiancano le altre unità per finalità di controllo del territorio. Da annoverare anche il Reparto Elicotteristi della Polizia Municipale di Roma, in attività nei cieli della capitale al servizio della cittadinanza.
In riferimento all'art. 5 co. I della Legge n. 65/1986, quando sono in servizio, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, gli operatori di polizia municipale rivestono le qualifiche di:
Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria (in questo caso nei limiti delle proprie attribuzioni), a seconda del grado, così come statuito dall'art.57 co. 2º e 3º c.p.p.
Agenti di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 co. I lett. f) Codice della Strada Decreto Legislativo n.285/1992
Agenti di Pubblica Sicurezza, in funzione ausiliaria alle Forze di Polizia dello Stato, quando vengono riconosciuti tali dal Prefetto competente per territorio, su richiesta del Sindaco.
Polizia municipale di CosenzaNell'esercizio delle funzioni di Agente e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, e di Agente di Pubblica Sicurezza, l’operatore di Polizia Municipale viene messo a disposizione dal Sindaco, e in questo caso dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra le dette Autorità e il Sindaco, esclusivamente per specifiche operazioni preventivamente concordate e previa richiesta motivata.
La scelta di armare o meno la Polizia Municipale è rimessa alla potestà decisionale dell’ente locale. Il D.M. 04 marzo 1987 n. 145 stabilisce le modalità operative e il tipo di armamento che può essere adottato. La nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza consente la frequentazione del corso di abilitazione all’uso delle armi da fuoco presso i Tiro a Segno Nazionale, che rilasciano l’abilitazione a seguito del superamento con esito positivo del corso medesimo. L’arma assegnata dal Sindaco secondo le modalità stabilite con regolamento dell’Ente, a norma del D.M. 04 marzo 1987 n. 145 può essere portata nell'ambito del territorio di appartenenza anche al di fuori del servizio. Inoltre, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 04 marzo 1987 n. 145 agli operatori di Polizia Municipale è consentito il porto dell'arma nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento e rappresentanza, e comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
Fonte [Wikipedia]
Menu di sezione: