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Polizia Giudiziaria

Servizi e Uffici

Compiti della Polizia giudiziaria
La Polizia giudiziaria deve:

  • prendere notizia dei reati (la Polizia giudiziaria ha il dovere di informarsi sui reati già commessi o in atto. Deve, dunque, adoperarsi nella ricerca di informazioni, non solo attingendole da fonte esterna ma anche di propria iniziativa ed in via del tutto autonoma ed indipendentemente dalla volontà delle eventuali parti lese o soggetti in qualche modo interessati in via diretta o mediata. Fino a quando il Pubblico Ministero non assume la direzione delle indagini, la Polizia giudiziaria deve continuare la propria attività col solo obbligo di mantenere informato il magistrato)
  • impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori (la Polizia giudiziaria deve evitare la consumazione dell'evento lesivo; se il reato è in via di consumazione deve interromperne la consumazione; se esso è già stato consumato deve tentare di ripristinare lo status quo ante a favore della parte lesa)
  • ricercare gli autori dei reati (di propria iniziativa o su ordine del Pubblico Ministero)
  • assicurare le fonti di prova (la Polizia giudiziaria deve individuare ed assicurare le fonti di prova mediante la raccolta di sommarie informazioni, perquisizioni, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, sequestri, rilievi fotografici, ...).
  • Atti d'iniziativa della Polizia giudiziaria
  • Obbligo di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero, per iscritto
  • Identifica la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
  • Raccogliere spontanee dichiarazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini



  • Assume a sommarie informazioni le persone che possono riferire notizie utili ai fini delle indagini
  • In flagranza di reato procede alla perquisizione della persona e dei locali alla ricerca di cose o tracce pertinenti il reato
  • Eseguire accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, anche prima dell'intervento del Pubblico Ministero nell'ipotesi che vi sia pericolo che le cose, le tracce ed i luoghi si alterino o si disperdano. Alla polizia giudiziaria è vietato fare ispezioni sulla persona.



Polizia Edilizia, Giudiziaria, Infortunio sul lavoro.
Resp.Procedimento
D'AMBROSIO Bruno

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